La Circolare del Ministero della Sanità 31/1/1983, n.7 – Prot. n° 500.3/Med.Sport – esplicativa del D.M. 18/2/1982 “Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica” chiarisce che per agonismo si intende “quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forma organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a Livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello”. L’attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L’aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un’attività sportiva. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva, pertanto, è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti Sportivi riconosciuti.
Ai sensi del D.M 18/2/1982 “norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica”, tutti i praticanti attività sportiva agonistica devono sottoporsi periodicamente al relativo accertamento d’idoneità.
L’atleta deve presentarsi puntuale alla visita con:
L’atleta minorenne al primo accesso deve essere accompagnato da un genitore; alle visite successive, se il genitore non potesse essere presente, l’atleta potrà essere accompagnato da un familiare maggiorenne, munito di delega .
Si consiglia di:
Un campione fresco di urine sarà prelevato al momento della visita.
La visita medico sportiva non è un semplice “esame di abilitazione” all’attività agonistica, ma un momento che rende possibile la diagnosi precoce di patologie, anche non correlate all’attività sportiva, e l’individuazione di fattori di rischio individuali per la salute. Per poter fornire un’informazione adeguata in relazione ad eventuali condizioni patologiche accertate o sospettate nel corso della visita, è opportuno che i minorenni siano sempre accompagnati da un familiare maggiorenne. In particolare al primo accesso, per consentire un’accurata registrazione delle informazioni riguardanti la salute dell’atleta e dei suoi consanguinei, è necessario l’accompagnamento da parte di un genitore o del tutore legale. Nel corso dell’accertamento d’idoneità alla pratica sportiva vengono eseguiti i seguenti riscontri obbligatori (ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica” e successive norme applicative)
Per alcuni sport, sono inoltre previsti alcuni accertamenti obbligatori aggiuntivi, che saranno richiesti dal medico all’atto della visita. Ulteriori esami potranno essere richiesti, a discrezione del medico, per dirimere dubbi rispetto a condizioni patologiche che non sia stato possibile escludere con i soli accertamenti obbligatori.
La visita si conclude, di norma, con il rilascio del certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica e con la compilazione del libretto verde dello sportivo (idoneità non agonistica). La durata dell’accertamento d’idoneità è di circa 25 minuti.
Qualora fossero necessari degli accertamenti aggiuntivi, obbligatori o a discrezione del medico, l’accertamento d’idoneità sarà sospeso.
Ai fini dell’ottenimento dell’idoneità agonistica, gli accertamenti richiesti dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine senza comunicazioni da parte dell’atleta, la pratica sarà archiviata e ne sarà data comunicazione alla società sportiva richiedente ai sensi della DGR 775/2004.
Qualora l’atleta non sia ritenuto idoneo alla pratica sportiva agonistica, viene emesso un certificato di non idoneità. Due copie del certificato vengono consegnate all’atleta ed una terza copia (senza indicazione della diagnosi) viene inviata alla società sportiva di appartenenza.
Il certificato di non idoneità offre l’opportunità di ottenere una valutazione più approfondita da parte di una commissione medica regionale, composta da più specialisti, che formulerà il giudizio d’idoneità definitivo.
Per ottenere tale valutazione è necessario inviare, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di non idoneità, la richiesta di ricorso alla Commissione Regionale di revisione degli accertamenti sanitari per la pratica sportiva agonistica (art.12 L.R. 32/80), allegando copia del certificato di non idoneità e applicando una marca da bollo da € 14,62.
Questa pagina è stata pubblicata dall'AUSL Piacenza il: 22/02/2013